edilizia giudiziaria

Art. 7. Edilizia giudiziaria1.All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo le parole: «finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119» sono inserite le seguenti: «nonche' ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26,».
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 8 del citato decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, come modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Edilizia giudiziaria). - 1. Quando sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all'art. 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della giustizia puo' disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'art. 11, comma 2, gli immobili di proprieta' dello Stato, ovvero di proprieta' comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'art. 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nonche' ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi.
2. - 3. - 4. - 4-bis. (Omissis).».
Entrata in vigore il 27 febbraio 2014

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