modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di servizi certificativi
Art. 4. Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale
in materia di servizi certificativi1.Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)l'articolo 23 e' abrogato;
b)all'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)»;
2) prima del comma 1 e' inserito il seguente: «01.
L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.»;
3) al comma 1, le parole: «Nel certificato generale» sono sostituite dalle seguenti: «Nel certificato»;
4) al comma 1, lettera e), dopo le parole «ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale», sono inserite le seguenti: «, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria,»;
5) al comma 1, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:
«m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
m-ter) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;»;
6) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il certificato riguardante un cittadino italiano contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.»;
c)gli articoli 25 e 26 sono abrogati;
d)all'articolo 25-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, la parola «penale» e' soppressa;
2) al comma 1, le parole «Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «Il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24»;
e)all'articolo 25-ter, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale.»;
f)all'articolo 27, comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti: «f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale;
f-ter) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
f-quater) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.»;
g)l'articolo 28 e' sostituito dal seguente:
«Art. 28 (L) (Certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi). - 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando e' necessario per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere, con le modalita' di cui all'articolo 39, in relazione a persone maggiori di eta', il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato generale del casellario giudiziale di cui al comma 3, nonche' i certificati di cui agli articoli 27 e 28-bis.
2. Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalita' istituzionali dell'amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata e' conforme all'estratto di cui all'articolo 4.
3. Il certificato generale riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed e' rilasciato quando non puo' procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti.
4. I dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e solo ai fini del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta.
5. Il certificato selettivo e' rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18 quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalita' di cui all'articolo 39.
6. Il certificato generale e' rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18:
a) quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalita' di cui all'articolo 39;
b) nelle more della stipula o della modifica della convenzione di cui all'articolo 39 e della realizzazione delle procedure informatiche finalizzate all'accesso selettivo;
c) nel caso di motivate richieste relative a procedimenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli indicati in convenzione.
7. Nei certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative:
a) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
b) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche' alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;
c) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.
8. L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non e' tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonche' di cui all'articolo 24, comma 1.
9. I certificati di cui ai commi 2 e 3 riguardanti un cittadino italiano contengono anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo;
10. In caso di comunicazione prevista dall'articolo 20, comma 3, i certificati contengono il riferimento alla data del decesso.»;
h)all'articolo 28-bis, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale.»;
i)all'articolo 33 le parole «di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 24, 27 e 31»;
l)l'articolo 39 e' sostituito dal seguente:
«Art. 39 (L) (Consultazione del sistema da parte dell'autorita' giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi). - 1. La consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32, anche per le finalita' delle acquisizioni d'ufficio, di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui all'articolo 71 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, avviene previa stipula di apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate, senza oneri a carico di queste ultime.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate per categorie omogenee, a livello nazionale, regionale, comunale, e sono finalizzate ad assicurare la fruibilita' dei dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione.
3. Limitatamente all'esigenza di rilascio dei certificati di cui all'articolo 28 e al fine di stabilire se deve essere rilasciato il certificato selettivo previsto dal comma 2 o quello generale di cui al comma 3 dello stesso articolo, nella convenzione di cui al comma 1 devono essere indicati i procedimenti amministrativi di competenza dell'amministrazione interessata e, per ciascuno di essi, le disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali, a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, nonche' le norme che individuano i reati ostativi, al fine di realizzare una specifica procedura informatizzata che garantisca l'accesso selettivo al sistema. Nelle stesse convenzioni e' stabilito l'obbligo, per l'amministrazione interessata e per l'ufficio centrale, di comunicare alla controparte eventuali modifiche, rispettivamente, delle disposizioni che incidono sulle regole tecniche alla base dell'accesso selettivo e delle disposizioni del presente testo unico.
Sugli schemi di convenzione destinati a selezionare l'ambito di consultazione dei dati personali in relazione agli specifici procedimenti di competenza e alle fattispecie di reato pertinenti e' acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
4. Le amministrazioni interessate inviano la richiesta di consultazione del sistema all'ufficio centrale, allegando scheda informativa contenente i dati di cui al comma 3, e comunque conforme a quanto previsto nel decreto di cui al comma 5.
5. Le modalita' tecnico-operative per consentire la consultazione del sistema ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32 sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali.
6. La consultazione del sistema da parte dell'autorita' giudiziaria, ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e 30, avviene secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministero della giustizia 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007, e successive modificazioni.»;
m)all'articolo 45 le parole: «di cui agli articoli 24, 25 e 27» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 24 e 27».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 24, 25-bis, 25-ter, 27, 228-bis, 33 e 45 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 24 (L) (Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato. 01. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta). - 1. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:
a) alle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175, del codice penale, purche' il beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
c) alle condanne per i reati per i quali si e' verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
d) alle condanne in relazione alle quali e' stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali e' stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445, del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali;
f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata;
f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata;
g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;
m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
m-ter) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;
n).
1-bis. Il certificato riguardante un cittadino italiano contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo
2. Se e' stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 e successive modificazioni, non e' riportata alcuna iscrizione relativa al minore.
«Art. 25-bis (Certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro). - 1. Il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita' professionali o attivita' volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Art. 25-ter (Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall'interessato). - 1. Il cittadino italiano ha diritto di ottenere, senza motivare la richiesta, il rilascio del certificato contenente le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione. 1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale.
2. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e a quelle dallo stesso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.»
«Art. 27 (L) (Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato). - 1. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.
2. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario dei carichi pendenti ad accezione di quelle relative:
a) alle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175, del codice penale, purche' il beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda;
c) alle condanne per i reati per i quali si e' verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
d) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;
e) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
f) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale;
f ter) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
f quater) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.»
«Art. 28-bis (Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione). - 1. Nel certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione sono riportate le iscrizioni del casellario giudiziale europeo, in ordine a un cittadino italiano, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione. 1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale.
2. Nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di altro Stato membro sono riportate le condanne pronunciate nello stesso e quelle da esso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.
3. La pubblica amministrazione di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale nei confronti di un cittadino italiano acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne iscritte:
a) nel casellario giudiziale;
b) nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.»
«Art. 33 (R) (Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato). - 1. La persona o l'ente interessato puo' conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non e' fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 27 e 31.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia sono stabilite le modalita' tecnico operative per consentire tale conoscibilita', sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per le modalita' telematiche, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Sono competenti a consentire la visura tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.
4. Gli altri uffici abilitati sono individuati con le modalita' di cui all'articolo 35, comma 2.»
«Art. 45 (L) (Esclusione dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati di competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002). - 1. Le iscrizioni relative ai reati di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, commessi prima del 2 gennaio 2002, non sono riportate nei certificati di cui agli articoli 24 e 27, e sono eliminate secondo le previsioni dell'articolo 5, comma 2, lettere e), g) ed h).».
in materia di servizi certificativi1.Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)l'articolo 23 e' abrogato;
b)all'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)»;
2) prima del comma 1 e' inserito il seguente: «01.
L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.»;
3) al comma 1, le parole: «Nel certificato generale» sono sostituite dalle seguenti: «Nel certificato»;
4) al comma 1, lettera e), dopo le parole «ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale», sono inserite le seguenti: «, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria,»;
5) al comma 1, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:
«m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
m-ter) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;»;
6) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il certificato riguardante un cittadino italiano contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.»;
c)gli articoli 25 e 26 sono abrogati;
d)all'articolo 25-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, la parola «penale» e' soppressa;
2) al comma 1, le parole «Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «Il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24»;
e)all'articolo 25-ter, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale.»;
f)all'articolo 27, comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti: «f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale;
f-ter) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
f-quater) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.»;
g)l'articolo 28 e' sostituito dal seguente:
«Art. 28 (L) (Certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi). - 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando e' necessario per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere, con le modalita' di cui all'articolo 39, in relazione a persone maggiori di eta', il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato generale del casellario giudiziale di cui al comma 3, nonche' i certificati di cui agli articoli 27 e 28-bis.
2. Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalita' istituzionali dell'amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata e' conforme all'estratto di cui all'articolo 4.
3. Il certificato generale riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed e' rilasciato quando non puo' procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti.
4. I dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e solo ai fini del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta.
5. Il certificato selettivo e' rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18 quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalita' di cui all'articolo 39.
6. Il certificato generale e' rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18:
a) quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalita' di cui all'articolo 39;
b) nelle more della stipula o della modifica della convenzione di cui all'articolo 39 e della realizzazione delle procedure informatiche finalizzate all'accesso selettivo;
c) nel caso di motivate richieste relative a procedimenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli indicati in convenzione.
7. Nei certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative:
a) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
b) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche' alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;
c) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.
8. L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non e' tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonche' di cui all'articolo 24, comma 1.
9. I certificati di cui ai commi 2 e 3 riguardanti un cittadino italiano contengono anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo;
10. In caso di comunicazione prevista dall'articolo 20, comma 3, i certificati contengono il riferimento alla data del decesso.»;
h)all'articolo 28-bis, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale.»;
i)all'articolo 33 le parole «di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 24, 27 e 31»;
l)l'articolo 39 e' sostituito dal seguente:
«Art. 39 (L) (Consultazione del sistema da parte dell'autorita' giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi). - 1. La consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32, anche per le finalita' delle acquisizioni d'ufficio, di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui all'articolo 71 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, avviene previa stipula di apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate, senza oneri a carico di queste ultime.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate per categorie omogenee, a livello nazionale, regionale, comunale, e sono finalizzate ad assicurare la fruibilita' dei dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione.
3. Limitatamente all'esigenza di rilascio dei certificati di cui all'articolo 28 e al fine di stabilire se deve essere rilasciato il certificato selettivo previsto dal comma 2 o quello generale di cui al comma 3 dello stesso articolo, nella convenzione di cui al comma 1 devono essere indicati i procedimenti amministrativi di competenza dell'amministrazione interessata e, per ciascuno di essi, le disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali, a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, nonche' le norme che individuano i reati ostativi, al fine di realizzare una specifica procedura informatizzata che garantisca l'accesso selettivo al sistema. Nelle stesse convenzioni e' stabilito l'obbligo, per l'amministrazione interessata e per l'ufficio centrale, di comunicare alla controparte eventuali modifiche, rispettivamente, delle disposizioni che incidono sulle regole tecniche alla base dell'accesso selettivo e delle disposizioni del presente testo unico.
Sugli schemi di convenzione destinati a selezionare l'ambito di consultazione dei dati personali in relazione agli specifici procedimenti di competenza e alle fattispecie di reato pertinenti e' acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
4. Le amministrazioni interessate inviano la richiesta di consultazione del sistema all'ufficio centrale, allegando scheda informativa contenente i dati di cui al comma 3, e comunque conforme a quanto previsto nel decreto di cui al comma 5.
5. Le modalita' tecnico-operative per consentire la consultazione del sistema ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32 sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali.
6. La consultazione del sistema da parte dell'autorita' giudiziaria, ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e 30, avviene secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministero della giustizia 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007, e successive modificazioni.»;
m)all'articolo 45 le parole: «di cui agli articoli 24, 25 e 27» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 24 e 27».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 24, 25-bis, 25-ter, 27, 228-bis, 33 e 45 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 24 (L) (Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato. 01. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta). - 1. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:
a) alle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175, del codice penale, purche' il beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
c) alle condanne per i reati per i quali si e' verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
d) alle condanne in relazione alle quali e' stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali e' stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445, del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali;
f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata;
f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata;
g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;
m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
m-ter) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;
n).
1-bis. Il certificato riguardante un cittadino italiano contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo
2. Se e' stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 e successive modificazioni, non e' riportata alcuna iscrizione relativa al minore.
«Art. 25-bis (Certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro). - 1. Il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita' professionali o attivita' volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Art. 25-ter (Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall'interessato). - 1. Il cittadino italiano ha diritto di ottenere, senza motivare la richiesta, il rilascio del certificato contenente le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione. 1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale.
2. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e a quelle dallo stesso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.»
«Art. 27 (L) (Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato). - 1. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.
2. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario dei carichi pendenti ad accezione di quelle relative:
a) alle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175, del codice penale, purche' il beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda;
c) alle condanne per i reati per i quali si e' verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
d) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;
e) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
f) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale;
f ter) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
f quater) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.»
«Art. 28-bis (Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione). - 1. Nel certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione sono riportate le iscrizioni del casellario giudiziale europeo, in ordine a un cittadino italiano, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione. 1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale.
2. Nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di altro Stato membro sono riportate le condanne pronunciate nello stesso e quelle da esso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.
3. La pubblica amministrazione di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale nei confronti di un cittadino italiano acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne iscritte:
a) nel casellario giudiziale;
b) nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.»
«Art. 33 (R) (Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato). - 1. La persona o l'ente interessato puo' conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non e' fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 27 e 31.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia sono stabilite le modalita' tecnico operative per consentire tale conoscibilita', sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per le modalita' telematiche, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Sono competenti a consentire la visura tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.
4. Gli altri uffici abilitati sono individuati con le modalita' di cui all'articolo 35, comma 2.»
«Art. 45 (L) (Esclusione dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati di competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002). - 1. Le iscrizioni relative ai reati di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, commessi prima del 2 gennaio 2002, non sono riportate nei certificati di cui agli articoli 24 e 27, e sono eliminate secondo le previsioni dell'articolo 5, comma 2, lettere e), g) ed h).».
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