sospensione dalle funzioni
Art. 10. Sospensione dalle funzioni1.La sospensione dalle funzioni consiste nell'allontanamento dalle funzioni con la sospensione dallo stipendio e il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura.
2.Al magistrato sospeso e' corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla meta', se alla quarta o quinta classe; a un terzo, se alla sesta o settima classe.
2.Al magistrato sospeso e' corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla meta', se alla quarta o quinta classe; a un terzo, se alla sesta o settima classe.
4. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-12, n. 202406285Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di delibera consiliare·
- eccesso di potere·
- improcedibilità del ricorso·
- principio di imputabilità soggettiva·
- procedimento disciplinare·
- proscioglimento per prescrizione nel procedimento penale·
- reintegrazione nella carriera·
- sospensione cautelare·
- sospensione dalle funzioni e dallo stipendio·
- valutazione di professionalità dei magistrati
5. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-08-20, n. 202415861Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 d.lgs. 109/2006·
- assegno alimentare·
- autotutela amministrativa·
- classi stipendiali dei magistrati·
- diritti dei magistrati·
- improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse·
- indennità giudiziaria speciale·
- rideterminazione dell'assegno alimentare·
- sospensione cautelare·
- sospensione obbligatoria e facoltativa