Art 2

Art. 2.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1983 l'indennita' di cui al primo comma dell'articolo 1 viene estesa ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato.
Entrata in vigore il 8 agosto 1984
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