Art 10
Art. 10.
I giudizi pendenti in qualsiasi stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge, originati o conseguenti a domanda fondata sull'applicazione delle disposizioni richiamate negli articoli 8 e 9 della legge stessa, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti. (1)
Gli importi a qualsiasi titolo erogati o da erogare al personale previsto dall'articolo 3 della presente legge in esecuzione di provvedimenti giudiziali passati in giudicato, che hanno pronunciato su domande fondate sull'applicazione dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonche' sulle disposizioni richiamate negli articoli 8 e 9 della presente legge, rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con la normale progressione economica e nelle funzioni, ed inoltre, se necessario, operando le conseguenti detrazioni a conguaglio a carico dell'indennita' di buonuscita.((2))---------------AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 7- 10 aprile 1987, n. 123 (in G.U. 15/04/1987, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425.----------------AGGIORNAMENTO (2) La L. 24 dicembre 1993 n. 537 ha disposto (con l'art. 3) che "l'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che esso si applica anche ai provvedimenti giudiziali passati in giudicato in data successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge 6 agosto 1984, n. 425, e nei confronti di tutto il personale interessato ancorche' collocato a riposo in data anteriore al 1 luglio 1983. Il riassorbimento degli importi erogati o da erogare ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, e' effettuato, se necessario, anche sui miglioramenti dovuti a qualsiasi titolo sul trattamento di quiescenza".
I giudizi pendenti in qualsiasi stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge, originati o conseguenti a domanda fondata sull'applicazione delle disposizioni richiamate negli articoli 8 e 9 della legge stessa, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti. (1)
Gli importi a qualsiasi titolo erogati o da erogare al personale previsto dall'articolo 3 della presente legge in esecuzione di provvedimenti giudiziali passati in giudicato, che hanno pronunciato su domande fondate sull'applicazione dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonche' sulle disposizioni richiamate negli articoli 8 e 9 della presente legge, rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con la normale progressione economica e nelle funzioni, ed inoltre, se necessario, operando le conseguenti detrazioni a conguaglio a carico dell'indennita' di buonuscita.((2))---------------AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 7- 10 aprile 1987, n. 123 (in G.U. 15/04/1987, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425.----------------AGGIORNAMENTO (2) La L. 24 dicembre 1993 n. 537 ha disposto (con l'art. 3) che "l'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che esso si applica anche ai provvedimenti giudiziali passati in giudicato in data successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge 6 agosto 1984, n. 425, e nei confronti di tutto il personale interessato ancorche' collocato a riposo in data anteriore al 1 luglio 1983. Il riassorbimento degli importi erogati o da erogare ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, e' effettuato, se necessario, anche sui miglioramenti dovuti a qualsiasi titolo sul trattamento di quiescenza".
1. TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-12-05, n. 201210127Provvedimento: N. 05559/2012 REG.RIC. N. 10127/2012 REG.PROV.COLL. N. 05559/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA nel giudizio introdotto con il ricorso 5559/12 proposto, ex art. 114 c.p.a., da Vera Paraccini, - omissis -e - IS -, nonché da - IS -, quale genitore esercente la potestà sulle minori -IS - e -IS -, nella comune qualità di eredi di -IS -, tutti rappresentati e difesi dagli avv. ti Gianluigi Barone e Paola Conticiani, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Marziale 47; contro Il Ministero della giustizia ed il Ministero …Leggi di più...- art. 10, II comma, l. 425/1984·
- art. 114 c.p.a.·
- art. 14, I comma, d.l. 669/96·
- commissario ad acta·
- danno da svalutazione·
- differenze di stipendio·
- esecuzione forzata·
- interessi legali·
- ottemperanza al giudicato·
- provvvedimento ministeriale·
- riassorbimento delle somme·
- spese di giudizio·
- valutazione monetaria e interessi corrispettivi
2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-01-31, n. 201201050Provvedimento: N. 06022/1991 REG.RIC. N. 01050/2012 REG.PROV.COLL. N. 06022/1991 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6022 del 1991, proposto da: IO GI, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Di Gioia, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Giuseppe Mazzini n. 27, per mandato a margine del ricorso; contro - MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA, ora MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, - MINISTERO del TESORO, ora MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in …Leggi di più...- annullamento decreto ministeriale·
- art. 10 comma 2 legge n. 425/1984·
- compensazione spese·
- differenze stipendiali·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza amministrativa·
- giurisprudenza costituzionale·
- interessi·
- perenzione del ricorso·
- riassorbimento somme·
- rivalutazione monetaria·
- violazione principi generali
3. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 2011-12-27, n. 201106859Provvedimento: N. 08644/2011 REG.RIC. N. 06859/2011REG.PROV.COLL. N. 08644/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso in appello nr. 8644 del 2011, proposto dal prof. avv. Giovanni GIACOBBE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Natoli e Guido Orlando, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, piazza Cola di Rienzo, 69, contro - il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, non costituito; - l'INPDAP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso …Leggi di più...- art. 10, comma 2, legge 6 agosto 1984, nr. 425·
- art. 5, d.P.R. 28 dicembre 1970, nr. 1080·
- compensazione delle spese di causa·
- giudicato·
- giurisprudenza in materia di recupero somme·
- illegittimità costituzionale art. 10 legge 425/1984·
- meccanismo perequativo·
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- sospensione dell'esecuzione·
- violazione art. 10 legge 425/1984
4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-12-15, n. 201106596Provvedimento: N. 02402/2007 REG.RIC. N. 06596/2011REG.PROV.COLL. N. 02402/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2402 del 2007, proposto da: LE GI, rappresentato e difeso dall'avv. NN Di Gioia, con domicilio eletto presso NN Di Gioia in Roma, piazza Mazzini, 27; AT CA EP, LI LD, ZI AO, TU FI, DA ON AR Nq. di erede di DA ON NN, EZ ZO, BO EP, NI LD, FU FO Nq. di erede di SA IO, SA EP IO Nq. di erede di SA IO, SA SC Nq. di erede di SA IO, GU IO, NO EP, AL VI Nq. di erede di De AN ZO, AN ES Nq. di erede di AN PA, DE FI, CC BE, …Leggi di più...- art. 114 del codice del processo amministrativo·
- art. 3 della legge 6 agosto 1984, n. 425·
- commissario ad acta·
- differenze stipendiali·
- esecuzione delle sentenze amministrative·
- interessi sulle somme recuperate·
- ottemperanza al giudicato·
- progressione economica·
- riassorbimento degli scatti figurativi·
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- spese processuali
5. TAR Roma, sez. I, sentenza 2011-08-02, n. 201106915Provvedimento: N. 06845/1992 REG.RIC. N. 06915/2011 REG.PROV.COLL. N. 06845/1992 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6845 del 1992, proposto da: CO IO, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Natoli, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, piazza Cola di Rienzo, 69; contro Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, ed Enpas - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Dipendenti Statali, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello …Leggi di più...- annullamento provvedimenti amministrativi·
- art. 10 legge n. 425 del 1984·
- compensazione spese·
- differenze retributive·
- giudicato·
- legittimità costituzionale·
- principio di perequazione·
- recupero somme erogate·
- riassorbimento progressione economica