Art 8

Art. 8.1.Le imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale straordinaria sono in ogni caso tenute al versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 12, numero 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164, nella misura del 4,5 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 3 per cento per le imprese fino a cinquanta dipendenti. ((11))1-bis.A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contributo addizionale di cui all'articolo 16, quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, e' dovuto anche dalle imprese esercenti attivita' commerciale che occupano piu' di mille dipendenti.
2.Sono abrogati la lettera a)del numero 2) dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e i commi quinto e sesto dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464. (10)
2-bis.Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e' sostituito dal seguente: 'Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della cassa integrazione guadagni'.
3.L'ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e' subordinata al conseguimento di una anzianita' lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento.
4.Il lavoratore che svolga attivita' di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
5.Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attivita'.
6.Il datore di lavoro che occupi un lavoratore titolare del trattamento di integrazione salariale, di disoccupazione o di mobilita' in violazione delle norme in materia di collocamento, ferma restando ogni altra sanzione prevista, e' tenuto a versare alla gestione della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria una somma pari al 50 per cento del trattamento previdenziale indebitamente percepito dal lavoratore per il periodo durante il quale questi e' stato occupato alle sue dipendenze.
7.Le imprese che, nei limiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, assumono con contratti di formazione e lavoro, mentre hanno in atto sospensioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono tenute a corrispondere alla Cassa integrazione guadagni, per tutta la durata delle predette sospensioni e per ciascun lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro durante il predetto periodo, e comunque per un numero di essi non superiore a quello dei lavoratori sospesi, un contributo mensile pari al 7 per cento dell'importo massimo del trattamento di integrazione salariale determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427. La presente disposizione trova applicazione per i contratti di formazione e lavoro stipulati in data successiva al 31 marzo 1988.
8.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione per le domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i relativi periodi che siano successivi alla predetta data. Le disposizioni in materia di contributo addizionale non trovano applicazione per i trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. La disposizione di cui al comma 3 trova applicazione per le domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. (10)
8-bis.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle societa' sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria nonche' alle societa' di reimpiego dei lavoratori costituite dalla GEPI ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452.
Il comma 1 non trova altresi' applicazione per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, ivi compresa l'amministrazione controllata, e per quelle di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni.


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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L 29 marzo 1991, n. 108, convertito con modificazioni dalla L. 1 giugno 1991, n. 169 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il comma 2 del presente articolo "si interpreta nel senso che l'abrogazione della lettera a) del n. 2) dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, opera ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale e non del trattamento speciale di disoccupazione per i casi previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464".
Inoltre ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che il comma 8 del presente articolo "si interpreta nel senso che l'abrogazione della causale di intervento per crisi settoriale e locale non opera per le situazioni per le quali sia intervenuta una delibera del CIPI di riconoscimento della sussistenza di detta causale e per tutto il periodo di validita' stabilito nella delibera stessa".


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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 23 luglio 1991, n. 223, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che il contributo addizionale di cui al comma 1 del presente articolo, e' dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui e' fissata dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.
Entrata in vigore il 27 luglio 1991
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