Art 3

Art. 3.

Al Magistrato alle acque spettano la sorveglianza sull'intera laguna e la disciplina di tutto quanto abbia attinenza con il mantenimento del regime lagunare.
Tutti gli Enti pubblici e privati, ivi compreso l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia, dovranno ottenere, prima di eseguire escavi od opere di qualsiasi natura entro il perimetro lagunare, il nulla-osta del Magistrato alle acque.
Per i lavori di manutenzione da parte dell'Ufficio del genio civile per le opere pubbliche e' sufficiente il preventivo avviso al Magistrato alle acque.
Entrata in vigore il 2 aprile 1963
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