Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena
Art. 80.Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena
Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 72.
L'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi, per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero del tesoro.
Al personale incaricato giornaliero e' attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.
Per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, ((nonche' di mediatori culturali e interpreti,))corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.
Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari previsti dall'art. 59, e' assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri.
A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e' incrementata di 800 unita' riservate alla suddetta categoria. Tali unita' sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.
Le modalita' relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.
Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 72.
L'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi, per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero del tesoro.
Al personale incaricato giornaliero e' attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.
Per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, ((nonche' di mediatori culturali e interpreti,))corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.
Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari previsti dall'art. 59, e' assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri.
A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e' incrementata di 800 unita' riservate alla suddetta categoria. Tali unita' sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.
Le modalita' relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.
2. TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-03-18, n. 202405345Provvedimento:Leggi di più...- annullamento avviso di selezione·
- art. 84 c.p.a.·
- art. 87 c.p.a.·
- compensazione delle spese·
- esecuzione del giudicato·
- estinzione del giudizio·
- giudizio amministrativo·
- graduatoria esperti psicologi e criminologi·
- istanze cautelari·
- rinuncia al ricorso
4. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-05-20, n. 202400783Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 132 D.P.R. 230/2000·
- art. 80 L. 354/1975·
- autotutela amministrativa·
- compensazione spese di lite·
- eccesso di potere·
- esclusione dalla graduatoria·
- graduatoria·
- interesse pubblico·
- interessi legittimi·
- legittimo affidamento·
- principio di legalità·
- principio di proporzionalità·
- principio di ragionevolezza·
- requisiti di ammissione·
- riconoscimento titoli di studio·
- selezione pubblica·
- spendibilità titoli di studio·
- valutazione titoli·
- violazione art. 21-nonies L. 241/1990
5. TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-12-19, n. 202217070Provvedimento:Leggi di più...- art. 20 d.lgs. n. 75/2017·
- compensazione delle spese di giudizio·
- diniego di stabilizzazione·
- diritti dei lavoratori·
- eccesso di potere·
- fabbisogno del personale·
- motivazione dei provvedimenti amministrativi·
- ottemperanza delle sentenze·
- procedure concorsuali riservate·
- silenzio amministrativo·
- stabilizzazione del personale precario·
- valutazione discrezionale della pubblica amministrazione·
- violazione art. 17 l. 124/2015·
- violazione art. 20 d.lgs. 75/2017·
- violazione art. 3 e 10bis l. 241/1990·
- violazione T.U.P.I. d.lgs. 165/2001