remunerazione e assegni familiari

Art. 23. Remunerazione e assegni familiari

COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663.
COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663.
COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663.
Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalita' di legge.
Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalita' fissate dal regolamento. ((20))---------------AGGIORNAMENTO (20) La Corte Costituzionale con sentenza 3-18 febbraio 1992, n. 49 (in G.U. 1a s.s. 26/02/1992, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui stabilisce una riduzione dei tre decimi della mercede corrisposta per il lavoro dei detenuti da versarsi alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime dei delitti e, dopo la sua soppressione, alle regioni ed agli enti locali (province e comuni).
Entrata in vigore il 26 febbraio 1992

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