Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 42

Art. 42.
(Beni del fallito).

La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilita' dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.
Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passivita' incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
Entrata in vigore il 6 aprile 1942

Sentenze292

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