Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 148

Art. 148.
(( (Fallimento della societa' e dei soci). ))((Nei casi previsti dall'articolo 147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della societa', sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati piu' comitati dei creditori.
Il patrimonio della societa' e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.
Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della societa' si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci.
Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in piu' della quota rispettiva.
I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.
Ciascun creditore puo' contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.))
Entrata in vigore il 19 aprile 2006

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