Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 43
Art. 43.
(Rapporti processuali).
Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.
Il fallito puo' intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali puo' dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento e' previsto dalla legge.
L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.
((Le controversie in cui e' parte un fallimento sono trattate con priorita'. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui e' parte un fallimento e alla loro durata, nonche' le disposizioni adottate per la finalita' di cui al periodo precedente.
Il presidente della corte di appello ne da' atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia))((63)) ------------AGGIORNAMENTO (63)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
(Rapporti processuali).
Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.
Il fallito puo' intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali puo' dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento e' previsto dalla legge.
L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.
((Le controversie in cui e' parte un fallimento sono trattate con priorita'. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui e' parte un fallimento e alla loro durata, nonche' le disposizioni adottate per la finalita' di cui al periodo precedente.
Il presidente della corte di appello ne da' atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia))((63)) ------------AGGIORNAMENTO (63)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
4. TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2023-06-30, n. 202300674Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 35 c.p.a.·
- art. 43 RD n. 267/1942·
- art. 79 c.p.a.·
- art. 85 c.p.a.·
- compensazione delle spese di lite·
- Conferenza di servizi·
- determinazione negativa di conclusione della Conferenza di servizi·
- estinzione del giudizio·
- fallimento della società ricorrente·
- interruzione del giudizio
5. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-07-07, n. 202306673Provvedimento:Leggi di più...- annullamento della sentenza·
- art. 105 c.p.a.·
- art. 143 d.lgs. n. 14/2019·
- art. 80 c.p.a.·
- conoscenza legale dell'evento interruttivo·
- estinzione del giudizio·
- fallimento della società·
- interruzione del giudizio·
- legittimazione attiva·
- riassunzione del giudizio·
- rimessione al primo grado·
- tempestività della riassunzione