Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 43

Art. 43.
(Rapporti processuali).

Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.
Il fallito puo' intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali puo' dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento e' previsto dalla legge.
Entrata in vigore il 6 aprile 1942
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