Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 105

Art. 105.
(Norme applicabili).

Alle vendite di beni mobili od immobili del fallimento si applicano le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione, in quanto compatibili con le disposizioni delle sezioni seguenti.
Entrata in vigore il 6 aprile 1942

Sentenze52

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi