Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 105
Art. 105.
(Norme applicabili).
Alle vendite di beni mobili od immobili del fallimento si applicano le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione, in quanto compatibili con le disposizioni delle sezioni seguenti.
(Norme applicabili).
Alle vendite di beni mobili od immobili del fallimento si applicano le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione, in quanto compatibili con le disposizioni delle sezioni seguenti.
3. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-06-16, n. 202303645Provvedimento:Leggi di più...- accordi transattivi·
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