Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 179

Art. 179.
(Mancata approvazione del concordato).

Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma.
Entrata in vigore il 6 aprile 1942
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