Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 107

Art. 107.
(Espropriazioni in corso).

Se prima della dichiarazione di fallimento e' stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o piu' immobili del fallito, il curatore si sostituisce nella procedura al creditore istante.
In caso d'ingiustificato ritardo da parte del curatore il creditore procedente, il fallito e ogni altro interessato possono reclamare, a norma dell'art. 36, al giudice delegato.
Se era in corso il procedimento di distribuzione del prezzo, il procedimento deve essere integrato con l'intervento del curatore.
Il curatore deve tenere un conto speciale delle vendite dei singoli immobili e dei frutti percepiti sui medesimi dalla data della dichiarazione di fallimento. La somma ricavata dalla vendita dei frutti e' distribuita col prezzo degli immobili relativi.
Entrata in vigore il 6 aprile 1942
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