Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 37

Art. 37.
(Revoca del curatore).

Il tribunale puo' in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.
((Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.))((Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, e' ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.))
Entrata in vigore il 19 aprile 2006
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