Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 18

Art. 18.
(Opposizione alla dichiarazione di fallimento).

Contro la sentenza che dichiara il fallimento il debitore e qualunque interessato possono fare opposizione nel termine di quindici giorni dall'affissione della sentenza. ((12))
L'opposizione non puo' essere proposta da chi ha chiesto la dichiarazione di fallimento.
L'opposizione e' proposta con atto di citazione da notificarsi al curatore e al creditore richiedente.
L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.

---------------AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 27 novembre 1980 n. 151 (in G.U. 1a s.s. 03/12/1980 n. 332), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorra per il debitore dalla affissione della sentenza che ne dichiara il fallimento".
Entrata in vigore il 3 dicembre 1980
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