Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 11

Art. 11.
(Fallimento dell'imprenditore defunto).

L'imprenditore defunto puo' essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente.
((L'erede puo' chiedere il fallimento del defunto, purche' l'eredita' non sia gia' confusa con il suo patrimonio; l'erede che chiede il fallimento del defunto non e soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3).))
Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.
Entrata in vigore il 19 aprile 2006
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