Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 51

Art. 51.
(( (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali). ))((Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.))
Entrata in vigore il 19 aprile 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi