Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 51
Art. 51.
(Divieto di azioni esecutive individuali).
Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
(Divieto di azioni esecutive individuali).
Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.