Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 51

Art. 51.
(Divieto di azioni esecutive individuali).

Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
Entrata in vigore il 6 aprile 1942

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