Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 119

Art. 119.
(Decreto di chiusura).

La chiusura del fallimento e' dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17. Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma. (78)((79))
Quando la chiusura del fallimento e' dichiarata ai sensi dell'articolo 118, primo comma, n. 4), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito. (56)
Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 26. Contro il decreto della corte d'appello il ricorso per cassazione e' proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o e' intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicita' di cui all'articolo 17 per ogni altro interessato. (50) Il decreto di chiusura acquista efficacia quando e' decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo e' definitivamente rigettato. (50)
Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della definitivita' del decreto di omologazione del concordato fallimentare.

------------AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore." ------------AGGIORNAMENTO (56)
La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 23 luglio 2010 n. 279 (in G.U. 1a s.s. 28/07/2010 n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 119, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), e dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al r.
d. 16 marzo 1942, n. 267, nonche' al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e gia' individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall'art. 17 della stessa legge fallimentare, anziche' dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalita' di comunicazione previste dalla legge." ---------------AGGIORNAMENTO (78)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ---------------AGGIORNAMENTO (79)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Entrata in vigore il 29 dicembre 2022

Sentenze133


  • 1. Trib. Frosinone, sentenza 16/10/2024, n. 1763
    Provvedimento: RG. n. 140 del 2024 TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott. UR UR, nella causa tra: Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Cipriana Contu; E Giudiziaria, Controparte_1 resistente, contumace; alla udienza del 16 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente sentenza Accerta che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 13.9.2018 al 31.12.2019 e che il sig. ha Pt_1 svolto alle dipendenze della mansioni Controparte_1 rientranti nel livello retributivo 3B – Autista del CCNL Nettezza Urbana; Condanna Controparte_2 al …
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  • 2. Trib. Frosinone, sentenza 16/10/2024, n. 1764
    Provvedimento: RG. n. 208 del 2024 TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott. Laura Laureti, nella causa tra: , Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Picchiarelli; E Giudiziaria, Controparte_1 resistente, contumace; alla udienza del 16 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente sentenza Accerta che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 23.10.2017 al 12.11.2019 e che il sig. Pt_2 ha svolto alle dipendenze della Controparte_1 mansioni rientranti nel livello retributivo 1A – Operatore Ecologico del CCNL Nettezza …
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  • 3. Trib. Lodi, sentenza 29/02/2024, n. 18
    Provvedimento: RG 20/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LODI SEZIONE CONCORSUALE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Ada Cappello Giudice dott.ssa Francesca Varesano Giudice est. ha pronunciato la seguente SENTENZA visto il ricorso con cui Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lodi ha chiesto che sia dichiarata la liquidazione giudiziale di Grafic 2008 srl (C.F. 06167300968) con sede legale in TT AN (LO) via G. Garibaldi n. 72; vista la mancata costituzione dell'impresa debitrice all'udienza del 16.01.2024; vista la regolarità della notifica degli atti del procedimento a mezzo PEC a cura …
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  • 4. Trib. Catanzaro, sentenza 11/10/2024, n. 815
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO SEZIONE LAVORO Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 138/2023 TRA AL IO, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Macrì ricorrente CONTRO INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale - in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi resistente FATTO E DIRITTO In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note …
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  • 5. Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/05/2024, n. 2023
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: 1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel. 2) dott. Antonio Mungo Consigliere 3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11221/2019, pubblicata in data 17.12.2019, iscritto al n. 3187/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: azione ex art. 67 l.f. tra CO.RI.LINE S.r.l. (c.f. 05735130634), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Volla (NA), Via L. Pirandello …
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