Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 115
Art. 115.
(Pagamento ai creditori).
Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purche' tali da assicurare la prova del pagamento stesso.
Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. ((Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore))((50)) -------------AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
(Pagamento ai creditori).
Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purche' tali da assicurare la prova del pagamento stesso.
Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. ((Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore))((50)) -------------AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
1. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-06-26, n. 202310777Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- amministrazione straordinaria·
- art. 116 c.p.a.·
- art. 24 L. 241/1990·
- compensazione delle spese di lite·
- diritto di accesso difensivo·
- documenti processuali·
- onere probatorio·
- riparto dei crediti·
- stato passivo
2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 2023-12-27, n. 202311177Provvedimento:Leggi di più...- accesso ai documenti amministrativi·
- amministrazione straordinaria·
- art. 116 c.p.a.·
- art. 24 l. n. 241 del 1990·
- art. 25, comma 2, l. n. 241 del 1990·
- art. 98 c.p.a.·
- diniego di accesso ai documenti·
- legittimazione procedimentale·
- misura istruttoria·
- ostensione dei documenti
3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-02-02, n. 202200739Provvedimento:Leggi di più...- accesso civico·
- accesso difensivo·
- accesso documentale·
- amministrazione straordinaria·
- art. 116 c.p.a.·
- art. 22 legge 241/1990·
- art. 90 legge fallimentare·
- commissari straordinari·
- diritto di accesso ai documenti amministrativi·
- documenti amministrativi·
- documenti processuali·
- giurisprudenza amministrativa·
- interesse all'accesso·
- legittimazione passiva·
- stato passivo·
- tutela dei creditori
5. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-06-21, n. 202107343Provvedimento:Leggi di più...- accesso ai documenti amministrativi·
- art. 22 L. 241/1990·
- art. 24 L. 241/1990·
- art. 5 D. lgs. n. 33/2013·
- compensazione delle spese di lite·
- diniego di accesso·
- diritto di accesso civico·
- documento amministrativo·
- interesse legittimo·
- procedura di amministrazione straordinaria·
- regolamento UE 2016/679 (GDPR)·
- stato passivo