Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 44
Art. 44.
(Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento).
Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
((Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilita' che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.))
(Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento).
Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
((Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilita' che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.))
4. CGARS, sez. I, sentenza breve 2023-10-05, n. 202300644Provvedimento:Leggi di più...- art. 2928 c.c.·
- art. 43 l. Fall.·
- art. 44 l. Fall.·
- art. 51 l. Fall.·
- art. 553 c.p.c.·
- concordato preventivo·
- esecuzione forzata·
- fallimento del debitore·
- giudizio di ottemperanza·
- inammissibilità dell'appello·
- interruzione del processo·
- ordinanza di assegnazione del credito·
- ottemperanza delle sentenze·
- pignoramento presso terzi·
- principio di inopponibilità del fallimento·
- sospensione del giudizio
5. CGARS, sez. I, sentenza 2023-02-08, n. 202300121Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- art. 116 c.p.a.·
- art. 44 l. fall.·
- esecuzione individuale·
- fallimento·
- giudizio di ottemperanza·
- inefficacia dei pagamenti·
- interesse all'accesso·
- par condicio creditorum·
- sospensione delle decisioni commissariali