Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 44
Art. 44.
(Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento).
Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
(Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento).
Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
3. CGARS, sez. I, sentenza breve 2023-10-05, n. 202300644Provvedimento:Leggi di più...- art. 2928 c.c.·
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- art. 44 l. Fall.·
- art. 51 l. Fall.·
- art. 553 c.p.c.·
- concordato preventivo·
- esecuzione forzata·
- fallimento del debitore·
- giudizio di ottemperanza·
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- interruzione del processo·
- ordinanza di assegnazione del credito·
- ottemperanza delle sentenze·
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- principio di inopponibilità del fallimento·
- sospensione del giudizio
4. CGARS, sez. I, sentenza 2023-02-08, n. 202300121Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- art. 116 c.p.a.·
- art. 44 l. fall.·
- esecuzione individuale·
- fallimento·
- giudizio di ottemperanza·
- inefficacia dei pagamenti·
- interesse all'accesso·
- par condicio creditorum·
- sospensione delle decisioni commissariali
5. TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-04-14, n. 202301270Provvedimento:Leggi di più...- art. 44 legge fallimentare·
- commissario ad acta·
- compensazione delle spese di lite·
- esecuzione delle sentenze·
- fallimento·
- giudizio di ottemperanza·
- inefficacia dei pagamenti dopo il fallimento·
- ottemperanza delle ordinanze·
- par condicio creditorum·
- principio di cristallizzazione dei rapporti giuridici