Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 44
Art. 44.
(Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento).
Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
(Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento).
Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
4. CGARS, sez. I, sentenza breve 2023-10-05, n. 202300644Provvedimento:Leggi di più...- art. 2928 c.c.·
- art. 43 l. Fall.·
- art. 44 l. Fall.·
- art. 51 l. Fall.·
- art. 553 c.p.c.·
- concordato preventivo·
- esecuzione forzata·
- fallimento del debitore·
- giudizio di ottemperanza·
- inammissibilità dell'appello·
- interruzione del processo·
- ordinanza di assegnazione del credito·
- ottemperanza delle sentenze·
- pignoramento presso terzi·
- principio di inopponibilità del fallimento·
- sospensione del giudizio
5. CGARS, sez. I, sentenza 2023-02-08, n. 202300121Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- art. 116 c.p.a.·
- art. 44 l. fall.·
- esecuzione individuale·
- fallimento·
- giudizio di ottemperanza·
- inefficacia dei pagamenti·
- interesse all'accesso·
- par condicio creditorum·
- sospensione delle decisioni commissariali