Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 44

Art. 44.
(Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento).

Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
Entrata in vigore il 6 aprile 1942

Sentenze180

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