Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 3
Art. 3.
(Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata). ((48))
Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195. ((48))((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5)) ---------------AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ha disposto (con l'art. 147, comma 2) che "Sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".
(Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata). ((48))
Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195. ((48))((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5)) ---------------AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ha disposto (con l'art. 147, comma 2) che "Sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".
4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-01-22, n. 202100690Provvedimento:Leggi di più...- acquisizione delle opere allo Stato·
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