Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 147
Art. 147.
(Societa' con soci a responsabilita' illimitata).
La sentenza che dichiara il fallimento della societa' con soci a responsabilita' illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.(6)((36))
Se dopo la dichiarazione di fallimento della societa' risulta la esistenza di altri soci illimitatamente responsabili il tribunale, su domanda del curatore o d'ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi, dopo averli sentiti in camera di consiglio.(5)(9)
Contro la sentenza del tribunale e' ammessa l'opposizione a norma dell'art. 18.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle societa' cooperative.
---------------AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 16 luglio 1970 n. 142 (in G.U. 1a s.s. 22/7/970 n. 184) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), nelle parti in cui:
a) non consente ai soci illimitatamente responsabili l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura del procedimento di camera di consiglio prescritto per la dichiarazione di fallimento;
b) nega al creditore interessato la legittimazione a proporre istanza di dichiarazione di fallimento di altri soci illimitatamente responsabili nelle forme dell'art. 6 del regio decreto predetto.". ---------------AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 giugno 1972 n. 110 (in G.U. 1a s.s. 28/06/1972 n. 165) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 147 comma primo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede che il tribunale debba ordinare la comparizione in camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili nei cui confronti produce effetto la sentenza che dichiara il fallimento della societa' con soci a responsabilita' illimitata, perche' detti soci possano esercitare il diritto di difesa". ---------------AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 28 maggio 1975 n. 127 (in G.U. 1a s.s. 04/06/1975 n. 145) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare), nella parte in cui nega al fallito la legittimazione a chiedere la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili". ---------------AGGIORNAMENTO (36)
La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 21 luglio 2000 n. 319 (in G.U. 1a s.s. 26/07/2000 n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 147, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilita' illimitata di societa' fallita possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso, per qualsiasi causa, la responsabilita' illimitata.".
(Societa' con soci a responsabilita' illimitata).
La sentenza che dichiara il fallimento della societa' con soci a responsabilita' illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.(6)((36))
Se dopo la dichiarazione di fallimento della societa' risulta la esistenza di altri soci illimitatamente responsabili il tribunale, su domanda del curatore o d'ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi, dopo averli sentiti in camera di consiglio.(5)(9)
Contro la sentenza del tribunale e' ammessa l'opposizione a norma dell'art. 18.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle societa' cooperative.
---------------AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 16 luglio 1970 n. 142 (in G.U. 1a s.s. 22/7/970 n. 184) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), nelle parti in cui:
a) non consente ai soci illimitatamente responsabili l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura del procedimento di camera di consiglio prescritto per la dichiarazione di fallimento;
b) nega al creditore interessato la legittimazione a proporre istanza di dichiarazione di fallimento di altri soci illimitatamente responsabili nelle forme dell'art. 6 del regio decreto predetto.". ---------------AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 giugno 1972 n. 110 (in G.U. 1a s.s. 28/06/1972 n. 165) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 147 comma primo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede che il tribunale debba ordinare la comparizione in camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili nei cui confronti produce effetto la sentenza che dichiara il fallimento della societa' con soci a responsabilita' illimitata, perche' detti soci possano esercitare il diritto di difesa". ---------------AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 28 maggio 1975 n. 127 (in G.U. 1a s.s. 04/06/1975 n. 145) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare), nella parte in cui nega al fallito la legittimazione a chiedere la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili". ---------------AGGIORNAMENTO (36)
La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 21 luglio 2000 n. 319 (in G.U. 1a s.s. 26/07/2000 n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 147, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilita' illimitata di societa' fallita possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso, per qualsiasi causa, la responsabilita' illimitata.".