Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 22

Art. 22.
(Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento).

Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato.
Contro il decreto il creditore istante puo', entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il creditore istante e il debitore.
Se la corte d'appello accoglie il ricorso, rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento.
(9) ((35)) ---------------AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 28 maggio 1975 n. 127 (in G.U. 1a s.s. 04/06/1975 n. 145), ha dichiarato, "ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge fallimentare, nella parte in cui nega al fallito la legittimazione a proporre reclamo contro la pronuncia del tribunale che ha respinto l'istanza per la dichiarazione di fallimento di socio illimitatamente responsabile". ---------------AGGIORNAMENTO (35)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 20 luglio 1999 n. 328 (in G.U. 1a s.s. 28/07/1999 n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non attribuisce al debitore, nei cui confronti sia stato proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento, la legittimazione a proporre reclamo alla corte d'appello avverso il decreto di rigetto di tale ricorso, in relazione al mancato accoglimento delle domande proposte dallo stesso debitore".
Entrata in vigore il 28 luglio 1999
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