Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 24

Art. 24.
(Competenza del tribunale fallimentare).

Il tribunale che ha dichiarato il fallimento e' competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore e anche se relative a rapporti di lavoro, eccettuate le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza.
Entrata in vigore il 6 aprile 1942

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