Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 88

Art. 88.
(Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore).

Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.
Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perche' sia annotato nei pubblici registri.
Entrata in vigore il 6 aprile 1942

Sentenze33

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi