Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 88
Art. 88.
(Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore).
Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.
Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perche' sia annotato nei pubblici registri.
(Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore).
Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.
Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perche' sia annotato nei pubblici registri.
2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-04-19, n. 202403556Provvedimento:Leggi di più...- art. 192 d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice Ambiente)·
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