Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 197

Art. 197.
(Provvedimento di liquidazione).

Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, e' pubblicato integralmente, a cura dell'autorita' che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed e' comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicita' disposte nel provvedimento.
Entrata in vigore il 6 aprile 1942
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