Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 146

Art. 146.
(Amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori).

Gli amministratori e i liquidatori della societa' sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'art. 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.
L'azione di responsabilita' contro gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori, a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, e' esercitata dal curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori.
Il giudice delegato, nell'autorizzare il curatore a proporre l'azione di responsabilita', puo' disporre le opportune misure cautelari.
Entrata in vigore il 6 aprile 1942

Sentenze179

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