insediamento delle commissioni tributarie

Art. 42. Insediamento delle commissioni tributarie1.Le commissioni tributarie provinciali e regionali sono insediate in unica data entro il 1 aprile 1996 con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno sessanta giorni prima. (4) (5)
2.Dalla stessa data sono soppresse le commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 636.
3.La commissione tributaria centrale prevista dal decreto di cui al comma 2 e' soppressa e cessa di funzionare ((, tenuto conto dei ricorsi pendenti, entro la data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze)).
4.Al reperimento delle sedi necessarie all'insediamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

---------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla
L. 29 ottobre 1993, n. 427, ha disposto (con l'art. 69, comma 1) che la data unica di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, prevista dal comma 1 del presente articolo, e' differita al 1 ottobre 1994. ---------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 29 aprile 1994, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1994, n. 413, ha disposto (con l'art. 15, comma 1-bis) che la data unica di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, prevista dal comma 1 del presente articolo, e' ulteriormente differita al 1 ottobre 1995.
Entrata in vigore il 14 maggio 1998
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