attribuzione alle provincie e ai comuni del gettito di imposte erariali

Art. 60. Attribuzione alle provincie e ai comuni del gettito di imposte
erariali1.Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e' attribuito alle provincie dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione.
2.((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 506)).
3.Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'assegnazione alle provincie ((. . .)) delle somme ad esse spettanti a norma ((del comma 1)), salvo quanto disposto nel comma 4.
4.Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in conformita' dei rispettivi statuti, all'attuazione delle disposizioni ((del comma 1 )); contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario.
5.Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1999 e si applicano ((. . .)) con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data ((. . .)). (4)
---------------AGGIORNAMENTO (4) La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 31, comma 16) che "Il termine fissato al 1 gennaio 1999 dall'articolo 60, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativamente alle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 60, e' differito al 1 gennaio 2000."
Entrata in vigore il 31 dicembre 1999
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