Ordinamento giudiziario-art. 71
Art. 71.
(Nomina e funzioni dei magistrati onorari della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario).
Alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualita' di vice procuratori per l'espletamento delle funzioni indicate nell'articolo 72 e delle altre ad essi specificamente attribuite dalla legge.
I vice procuratori onorari sono nominati con le modalita' previste per la nomina dei giudici onorari di tribunale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42-sexies. (109)(110a)((115)) ------------AGGIORNAMENTO (109)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. ------------AGGIORNAMENTO (110a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". ------------AGGIORNAMENTO (115)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dal D.L. 24 maggio 1998, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1999, n. 234, ha disposto (con l'art. 247, comma 2-bis, lettera d)) che le disposizioni previste dal comma 2 del presente articolo divengono efficaci il 2 gennaio 2000, limitatamente alla parte in cui estende ai vice procuratori onorari le incompatibilita' previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 42-quater, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941.
(Nomina e funzioni dei magistrati onorari della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario).
Alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualita' di vice procuratori per l'espletamento delle funzioni indicate nell'articolo 72 e delle altre ad essi specificamente attribuite dalla legge.
I vice procuratori onorari sono nominati con le modalita' previste per la nomina dei giudici onorari di tribunale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42-sexies. (109)(110a)((115)) ------------AGGIORNAMENTO (109)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. ------------AGGIORNAMENTO (110a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". ------------AGGIORNAMENTO (115)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dal D.L. 24 maggio 1998, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1999, n. 234, ha disposto (con l'art. 247, comma 2-bis, lettera d)) che le disposizioni previste dal comma 2 del presente articolo divengono efficaci il 2 gennaio 2000, limitatamente alla parte in cui estende ai vice procuratori onorari le incompatibilita' previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 42-quater, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941.