Ordinamento giudiziario-art. 19

Art. 19.

(Incompatibilita' di sede per rapporti di parentela o affinita' con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede).

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinita' sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

((La ricorrenza dell'incompatibilita' puo' essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede. L'esito del procedimento di accertamento dell'esclusione, in concreto, della ricorrenza dell'incompatibilita' di cui al comma precedente e' comunicato al consiglio dell'ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati))

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinita' sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un'unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinita' fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di incompatibilita', salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralita' di sezioni per ciascun settore di attivita' civile e penale. Sussiste, altresi', situazione di incompatibilita', da valutare sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, in quanto compatibili, se il magistrato dirigente dell'ufficio e' in rapporto di parentela o affinita' entro il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio, tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un magistrato addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni.

I magistrati non possono appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attivita' di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrenza in concreto dell'incompatibilita' e' verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.
(136)

------------AGGIORNAMENTO (55a)
Il D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, ha disposto (con l'art. 65, comma 1) che "La valutazione prevista nell'art. 19, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, spetta al Consiglio superiore". ------------AGGIORNAMENTO (136)
Il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica e' efficace a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 20 giugno 2022
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