Ordinamento giudiziario-art. 115
Art. 115.
((Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione.))((1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalita' e con almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, previa valutazione della capacita' scientifica e di analisi delle norme da parte della commissione di cui all' articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non puo' essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado ai fini di cui al comma 1.
3. Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, puo' applicare la meta' dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimita', purche' abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalita' e abbiano un'anzianita' di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni.
4. A ciascun collegio non puo' essere applicato piu' di un magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo))
((Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione.))((1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalita' e con almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, previa valutazione della capacita' scientifica e di analisi delle norme da parte della commissione di cui all' articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non puo' essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado ai fini di cui al comma 1.
3. Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, puo' applicare la meta' dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimita', purche' abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalita' e abbiano un'anzianita' di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni.
4. A ciascun collegio non puo' essere applicato piu' di un magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo))
Sentenze • 4
1. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-03-14, n. 202304457Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibera del CSM·
- art. 65 circolare CSM 13778/2014·
- art. 68 circolare CSM 13778/2014·
- attività fuori ruolo·
- attività giudiziaria e non giudiziaria·
- autogoverno della magistratura·
- criteri di attribuzione del punteggio·
- difetto di istruttoria·
- difetto di motivazione·
- disparità di trattamento·
- esperienza professionale dei magistrati·
- graduatoria magistrati·
- irragionevolezza·
- punteggio per attitudini·
- valutazione del merito·
- violazione del divieto di retroattività
2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-03-23, n. 202305021Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- art. 12 d.lgs. 160/2006·
- circolare CSM n. 13778 del 24 luglio 2014·
- compensazione delle spese di lite·
- concorso pubblico per magistrati·
- conferimento delle funzioni di legittimità·
- Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)·
- criteri di valutazione delle attitudini e del merito·
- discrezionalità amministrativa·
- parità di trattamento tra concorrenti·
- valutazione della professionalità dei magistrati·
- violazione del principio di motivazione
3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-03-17, n. 202001896Provvedimento:Leggi di più...- art. 3, comma 79, l. 24 dicembre 2003, n. 350·
- assistenti di studio·
- autonomia e indipendenza della magistratura·
- Consiglio di Stato·
- copertura finanziaria delle leggi·
- funzioni di legittimità·
- indennità di trasferta·
- legittimità costituzionale·
- Ministero della Giustizia·
- temponezza delle funzioni·
- uguaglianza ex art. 3 Cost.
4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-03-25, n. 201403268Provvedimento:Leggi di più...- circolari CSM·
- commissione tecnica·
- criteri di valutazione·
- discrezionalità del CSM·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- inammissibilità del ricorso incidentale·
- ricorso incidentale·
- sindacato giurisdizionale sui provvedimenti del CSM·
- travisamento dei fatti·
- valutazione delle attitudini·
- valutazione del merito·
- valutazione per promozione a Consigliere di Corte di Cassazione