Art 48
Art. 48.((1.Oltre che in altri casi previsti per legge, e' necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonche' qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto))
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3. TAR Milano, sez. II, sentenza 2018-06-18, n. 201801533Provvedimento:Leggi di più...- Causa del contratto·
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