Art 27

Art. 27.

Il notaro e' obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne e' richiesto.

((Egli non puo' prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piu' regioni))
Entrata in vigore il 14 agosto 2017

Sentenze11

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi