Art 27
Art. 27.
Il notaro e' obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne e' richiesto.
((Egli non puo' esercitarlo fuori del territorio della Corte d'Appello nel cui distretto e' ubicata la sua sede))
Il notaro e' obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne e' richiesto.
((Egli non puo' esercitarlo fuori del territorio della Corte d'Appello nel cui distretto e' ubicata la sua sede))
3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-10-30, n. 201704998Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibere consiliari·
- art. 10 legge 349/1973·
- art. 8 d.P.R. 290/1975·
- commissario ad acta·
- Consiglio Notarile·
- giudicato·
- ottemperanza delle sentenze·
- responsabilità disciplinare dei notai·
- ripartizione del servizio di protesti·
- vincolatività dei criteri di ripartizione
4. TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-02-27, n. 201702903Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- compensazione delle spese di giudizio·
- delibera del Consiglio Notarile·
- dismissioni pubbliche·
- distribuzione incarichi notarili·
- interesse legittimo·
- principio di proporzionalità·
- tutela della concorrenza·
- violazione art. 27 legge notarile·
- violazione art. 34 e 35 codice deontologico
5. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-09-07, n. 201600505Provvedimento:Leggi di più...- art. 114 d.lgs. n. 104/2010·
- art. 21 septies legge n. 241/1990·
- contemperamento delle posizioni·
- criteri di ripartizione·
- delibera del consiglio notarile·
- elusione del giudicato·
- garanzia dell'ottimale funzionamento del servizio protesti·
- ottemperanza delle sentenze·
- principio di obbligatorietà della funzione notarile·
- ripartizione del servizio protesti