Art 47

Art. 47.((1.L'atto notarile non puo' essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni.

2.Il notaio indaga la volonta' delle parti e sotto la propria direzione e responsabilita' cura la compilazione integrale dell'atto))
Entrata in vigore il 1 dicembre 2005

Sentenze19

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