Art 55

Art. 55.

Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potra' tuttavia essere ricevuto con l'intervento dell'interprete, che sara' scelto dalle parti.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e non puo' essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di adempiere fedelmente il suo ufficio, e di cio' sara' fatta menzione nell'atto.

Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera.
Se sanno o possono sottoscrivere, bastera' che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.

L'atto sara' scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale o in calce al medesimo dovra' porsi anche la traduzione in lingua straniera da farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come e' disposto nell'art. 51. L'interprete pure dovra' sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l'originale quanto la traduzione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1913

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