Art 158

Art. 158.1.Le decisioni della Commissione possono essere impugnate in sede giurisdizionale, anche dalle parti intervenute ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5, e, in ogni caso, dal procuratore della Repubblica competente per l'esercizio dell'azione disciplinare ((...)). ((68))2.((Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)).((68))3.Le decisioni della Commissione diventano esecutive, se non e' proposto reclamo ((nei termini previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)). ((68))
(65)

---------------AGGIORNAMENTO (50)
La Corte Costituzionale con sentenza del 31 gennaio - 2 febbraio 1990 n. 40 (in G.U. 1ª s.s. 07/02/1990, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei primi tre commi dell'art. 158 della legge notarile predetta". ---------------AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007". ---------------AGGIORNAMENTO (68)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".
Entrata in vigore il 21 settembre 2011

Sentenze17

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