Art 1
Art. 1.1.Il divieto di frazionamento delle unita' poderali di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1940, n. 1078, ha durata trentennale dalla prima assegnazione.
Nota all'art. 1:
- L'art. 1 della legge n. 1078/1940, recante "Norme per evitare il frazionamento delle unita' poderali assegnate a contadini diretti coltivatori", stabilisce, senza prevedere termini di durata, il divieto di frazionamento delle unita' poderali assegnate a contadini diretti coltivatori costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica. La disposizione cosi' recita:
"Art. 1. - Le unita' poderali costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica ed assegnate in proprieta' a contadini diretti coltivatori, non possono essere frazionate per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi".
Nota all'art. 1:
- L'art. 1 della legge n. 1078/1940, recante "Norme per evitare il frazionamento delle unita' poderali assegnate a contadini diretti coltivatori", stabilisce, senza prevedere termini di durata, il divieto di frazionamento delle unita' poderali assegnate a contadini diretti coltivatori costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica. La disposizione cosi' recita:
"Art. 1. - Le unita' poderali costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica ed assegnate in proprieta' a contadini diretti coltivatori, non possono essere frazionate per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi".