norme transitorie e finali

Art. 8. Norme transitorie e finali1.Alle universita' non statali che gestiscono direttamente policlinici universitari si applica per analogia, la disciplina del presente decreto, fatte salve le particolari forme di autonomia statutaria ad esse spettanti. l protocolli d'intesa disciplinano gli ambiti operativi-organizzativi. Non possono in ogni caso essere derogate le disposizioni di cui all'articolo 5.
((1-bis.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle universita' non statali che gestiscono policlinici universitari attraverso enti dotati di autonoma personalita' giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa universita' attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo))2.La realizzazione di nuove aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale oltre quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)nonche' di nuovi policlinici gestiti da universita' non statali, anche attraverso l'utilizzazione di strutture pubbliche o private gia' accreditate, deve essere preventivamente autorizzata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza Stato - regioni, tenendo conto del fabbisogno formativo complessivo del Paese e della localizzazione delle strutture formative gia' esistenti. Alla costituzione delle aziende di cui al presente comma nonche' delle aziende di cui all'articolo 2, comma 1, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Per quanto concerne le aziende di cui all'articolo 2, comma 1, al termine del quadriennio di cui all'articolo 2 comma 2, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri determina, altresi', le modalita' di nomina del direttore generale e del Presidente dell'organo di indirizzo.
3.Il comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, e' sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni di cui agli articoli dal 37 al 42 si applicano dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1; fino alla data di entrata in vigore del predetto provvedimento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257".
4.I protocolli di intesa regolamentano il trasferimento, l'uso e l'assegnazione dei beni attualmente utilizzati dai policlinici universitari, secondo i seguenti criteri:
a)concessione a titolo gratuito alle nuove aziende di cui all'articolo 2, comma 2, dei beni demaniali o comunque in uso gratuito e perpetuo alle universita', nonche' dei beni immobili e mobili di proprieta' dell'universita', gia' destinati in modo prevalente all'attivita' assistenziale, con oneri di manutenzione a carico delle aziende citate e con vincolo di destinazione ad attivita' assistenziale, previa individuazione dei singoli beni con un apposito protocollo di intesa o atto aggiuntivo al medesimo. Alla cessazione della destinazione ad attivita' assistenziale il bene rientra nella piena disponibilita' dell'universita'. Il bene e' valutato come apporto patrimoniale ai sensi dell'articolo 7, comma 1;
b)successione delle nuove aziende di cui all'articolo 2, comma 2, alle universita' nei rapporti di locazione per gli immobili locati.
5.Alle procedure concernenti il trasferimento o l'utilizzazione del personale non docente alle aziende di cui all'art. 2, comma 2, si provvede con uno o piu' decreti interministeriali dei Ministri della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, della funzione pubblica e del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
6.Le aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)succedono ai rapporti di lavoro a tempo determinato in essere con le universita' per le esigenze dei policlinici a gestione diretta fino alla loro scadenza.
7.Con atto di indirizzo e coordinamento adottato su proposta dei Ministri della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, sono previste le modalita' per la compartecipazione delle regioni e delle universita', per quanto di rispettiva competenza e nell'ambito di piani pluriennali di rientro, ai risultati di gestione delle aziende.
8.Le disposizioni del presente decreto concernenti il personale universitario si applicano a tutto il personale universitario in servizio presso le aziende ed i presidi di cui all'articolo 2 ivi compresi gli attuali policlinici a gestione diretta, le aziende ospedaliere in cui insiste la prevalenza del biennio clinico della facolta' di medicina, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonche' al personale universitario comunque in servizio presso altri istituti e strutture pubbliche o private che erogano assistenza sanitaria.

Entrata in vigore il 19 giugno 2015
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