organizzazione interna delle aziende

Art. 3. Organizzazione interna delle aziende1.L'organizzazione dipartimentale e' il modello ordinario di gestione operativa delle aziende di cui all'articolo 2, al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attivita' assistenziali, didattiche e di ricerca. I dipartimenti sono articolati in strutture complesse e in articolazioni funzionali, definite strutture semplici.
I dipartimenti e le strutture interne, complesse e semplici, sono costituite e organizzate in conformita' al presente decreto e alla normativa regionale di cui all'art. 8-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 8-quater, comma 3, del medesimo decreto e' adottato, per la parte relativa ai dipartimenti ad attivita' integrata e alle strutture complesse che li costituiscono, relativi alle aziende di cui all'articolo 2, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Le relazioni organizzative e funzionali tra i dipartimenti ed attivita' integrata ed i dipartimenti universitari sono stabilite nei protocolli d'intesa tra regione e universita' interessate.
2.Nell'atto aziendale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono altresi' disciplinati, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nei protocolli d'intesa tra regione e universita', la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti ad attivita' integrata e sono individuate le strutture complesse che li compongono, indicando quelle a direzione universitaria.
3.L'atto aziendale e' adottato dal direttore generale, d'intesa con il rettore dell'universita' limitatamente ai dipartimenti ed alle strutture di cui al comma 2.
4.Il direttore del dipartimento ad attivita' integrata e' nominato dal direttore generale d'intesa con il rettore dell'universita'. Il direttore del dipartimento e' scelto fra i responsabili delle strutture complesse di cui si compone il dipartimento sulla base di requisiti di capacita' gestionale e organizzativa, esperienza professionale e curriculum scientifico. Il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui e' preposto.
5.Il dipartimento ad attivita' integrata e' organizzato come centro di responsabilita' e di costo unitario in modo da garantire unitarieta' della gestione, l'ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca, la necessaria flessibilita' operativa e individua i servizi che, per motivi di economicita' ed efficienza, sono comuni al dipartimento, per quanto riguarda i locali, il personale, le apparecchiature, le strutture di degenza e ambulatoriali. Il direttore del dipartimento ad attivita' integrata assicura l'utilizzazione delle strutture assistenziali e lo svolgimento delle relative attivita' da parte del personale universitario ed ospedaliero per scopi di didattica e di ricerca; assume responsabilita' di tipo gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo anche conto della necessita' di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attivita' didattiche e scientifiche.
6.Le strutture complesse che compongono i singoli dipartimenti ad attivita' integrata sono istituite, modificate o soppresse dal direttore generale, con l'atto aziendale di cui al comma 2, in attuazione delle previsioni del Piano sanitario regionale e dei piani attuativi locali, nei limiti dei volumi e delle tipologie della produzione annua assistenziale prevista, nonche' delle disponibilita' di bilancio, ferma restando la necessaria intesa con il rettore per le strutture qualificate come essenziali ai fini dell'attivita' di didattica e di ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d).
7.L'atto aziendale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, puo' prevedere, oltre ai dipartimenti ad attivita' integrata di cui al presente articolo, la costituzione di dipartimenti assistenziali, ai sensi dell'articolo 17-bis del medesimo decreto, anche nelle aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).


Nota all'articolo 3
Per il testo dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 si veda la nota all'articolo 2.
Per il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si veda la nota all'articolo 2.
L'articolo 17-bis del suddetto decreto cosi' dispone:
"Art. 17-bis - 1. L'organizzazione dipartimentale e' il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attivita' delle Aziende sanitarie.
2. Il direttore di dipartimento e' nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento; il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui e' preposto. La preposizione ai dipartimenti strutturali, sia ospedalieri che territoriali e di prevenzione, comporta l'attribuzione sia di responsabilita' professionali in materia clinico-organizzativa e delle prevenzione sia di responsabilita' di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione della risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. A tal fine il direttore di dipartimento predispone annualmente il piano delle attivita' e dell'utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale. La programmazione delle attivita' dipartimentali, la loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori assegnati al dipartimento.
3. La regione disciplina la composizione e le funzioni del Comitato di dipartimento nonche' le modalita' di partecipazione dello stesso alla individuazione dei direttori di dipartimento".

Entrata in vigore il 12 gennaio 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi