(indennita' di amministrazione).

Art. 1-bis. (Indennita' di amministrazione).1.L'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, si interpreta nel senso che:
a)il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento a "stipendio" e "assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno", non include ne' l'indennita' di amministrazione ne' l'indennita' integrativa speciale;
b)durante il periodo di servizio all'estero al suddetto personale possono essere attribuite soltanto le indennita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18.
((39))--------------AGGIORNAMENTO (39)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 maggio - 13 giugno 2022, n. 145 (in G.U. 1ª s.s. 15/06/2022, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, nella parte in cui dispone, per le fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore, che il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione affari esteri, nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, non include l'indennita' di amministrazione".
Entrata in vigore il 15 giugno 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi