Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attivita', denuncia e dichiarazione di inizio attivita'. ulteriori semplificazioni

Art. 6.Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attivita', denuncia e dichiarazione di inizio attivita'. Ulteriori semplificazioni1.All'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 4, dopo le parole «primo periodo del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»;
b)al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «disposizioni di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»;
c)e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
2.Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operativita' del Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), nonche' l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo piu' semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della piu' ampia partecipazione degli utenti.
Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operativita' del SISTRI e' il 30 giugno 2012. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3.Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantita' e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticita' ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.
3-bis.Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalita' gia' previste per le associazioni di categoria.
4.COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148.
5.All' articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.».
6.Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro il 31 dicembre 2013, la infrastruttura prevista dall'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato.
6-bis.Al fine di semplificare l'attivita' amministrativa e di evitare l'insorgere di ulteriore contenzioso, nei confronti dei soggetti che hanno beneficiato delle erogazioni di cui all'articolo 1, commi 331, 332 e 333, della legge 23 dicembre 2005, n.266, in assenza della condizione reddituale stabilita dal citato comma 333, non si applicano le conseguenti sanzioni penali e amministrative se essi restituiscono le somme indebitamente percepite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I procedimenti penali ed amministrativi eventualmente avviati sono sospesi sino alla scadenza del predetto termine e si estinguono a seguito dell'avvenuta restituzione.
6-ter.Per una efficace e immediata attuazione di quanto previsto in tema di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, l'Agenzia del demanio procedera', con priorita' in aree a piu' elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di beni appartenenti allo Stato, con esclusione di tutti i beni comunque trasferibili agli enti pubblici territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.85, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191, con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi attualmente condotti in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. Le amministrazioni dello Stato comunicano all'Agenzia del demanio l'ammontare dei fondi statali gia' stanziati e non impegnati al fine della realizzazione di nuovi immobili per valutare la possibilita' di recupero di spesa per effetto di operazioni di permuta, ovvero gli immobili di nuova realizzazione da destinare ad uso governativo. ((Nel caso di permuta con immobili da realizzare in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno cedersi anche immobili gia' in uso governativo, che verrebbero pertanto utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale massima del 75 per cento della permuta mentre il restante 25 per cento dovra' interessare immobili dello Stato dismessi e disponibili)).
Entrata in vigore il 2 marzo 2012

Sentenze86


  • 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-01-18, n. 202400595
    Provvedimento:
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    • annullamento comunicazione comunale·
    • art. 5 delle N.T.A.·
    • art. 6 d.l. 138/2011·
    • Consiglio di Stato·
    • demolizione e ricostruzione parziale·
    • D.I.A.·
    • improcedibilità del ricorso·
    • interesse ad agire·
    • irricevibilità del ricorso·
    • legittimazione ad impugnare titolo edilizio·
    • normativa urbanistica·
    • oneri di urbanizzazione·
    • riforma sentenza TAR·
    • ristrutturazione edilizia·
    • servitù di veduta·
    • spese di giudizio

  • 2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-02-15, n. 202401515
    Provvedimento:
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    • art. 1227 c.c.·
    • autorizzazione attività ricettiva·
    • autotutela amministrativa·
    • concorso di colpa del danneggiato·
    • DIA (Denuncia di inizio attività)·
    • eccesso di potere amministrativo·
    • frazionamento della proprietà immobiliare·
    • inammissibilità del ricorso·
    • legittimazione ad ottenere titolo abilitativo·
    • responsabilità amministrativa·
    • risarcimento danni·
    • silenzio-rifiuto·
    • vincolo di destinazione alberghiera·
    • violazione art. 5 L.R. Emilia-Romagna n. 16/2004·
    • violazione art. 7 Legge 241/1990

  • 3. TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-06-14, n. 202300825
    Provvedimento:
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    • agibilità dei locali·
    • art. 19, comma 6-ter, l. 241 del 1990·
    • cambio di destinazione d'uso·
    • carenza di presupposti·
    • condono edilizio·
    • dichiarazione di inizio attività (DIA)·
    • eccesso di potere·
    • illegittimità derivata·
    • interpretazione delle norme di condono edilizio·
    • requisiti igienico-sanitari·
    • sanatoria edilizia·
    • travisamento dei fatti·
    • tutela della salute·
    • violazione art. 218 RD 27.7.34 n. 1265·
    • violazione art. 24 DPR 6.6.01 n. 380·
    • violazione art. 35 L. 27.2.85 n. 47·
    • violazione art. 43 Regolamento Edilizio Comune di Cortina d'Ampezzo·
    • violazione DM 5.7.75

  • 4. TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-05-17, n. 202401840
    Provvedimento:
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    • archiviazione delle pratiche edilizie·
    • art. 19 e 21 nonies L. 241/1990·
    • art. 23 D.P.R. 380/2001·
    • autorizzazione allo scarico·
    • autotutela amministrativa·
    • CILA·
    • difetto di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • errata quantificazione delle sanzioni·
    • legittimità dell'archiviazione delle pratiche·
    • principio di semplificazione·
    • responsabilità del privato nella SCIA·
    • SCIA·
    • silenzio assenso·
    • vizi di legittimità delle SCIA

  • 5. TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-11-24, n. 202303545
    Provvedimento:
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    • cambio di destinazione d'uso·
    • eccesso di potere·
    • giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo·
    • giusto procedimento amministrativo·
    • motivazione dei provvedimenti amministrativi·
    • oneri di urbanizzazione·
    • prescrizione del diritto·
    • riconoscimento della proprietà·
    • riscossione coattiva·
    • SCIA
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