Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennita'. misure premiali

Art. 14.Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennita'. Misure premiali1.Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri:
a)previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto e' adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero;
b)previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unita' superiore. La riduzione deve essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c)riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, degli emolumenti e delle utilita', comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennita' massima spettante ai membri del Parlamento, cosi' come rideterminata ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto;
d)previsione che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;
e)istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti;
f)passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali.
2.L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarieta', ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente. ((10))-------------AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 20 luglio 2012, n. 198 (in G.U. 1a s.s. 25/7/2012, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148".
Entrata in vigore il 25 luglio 2012

Sentenze21


  • 1. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2019-02-25, n. 201900121
    Provvedimento:
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    • annullamento atti amministrativi·
    • art. 25 L.R. 68/2012·
    • esperienza come revisore dei conti·
    • giurisdizione amministrativa·
    • interesse legittimo·
    • nomina revisori dei conti·
    • parità di genere·
    • procedura di sorteggio·
    • requisiti di esperienza professionale·
    • valutazione esperienza professionale

  • 2. TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2019-01-23, n. 201900140
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 2043 c.c.·
    • autotutela amministrativa·
    • compensazione delle spese di lite·
    • deliberazione consiliare·
    • elemento soggettivo del danno·
    • illegittimità costituzionale·
    • principio di legalità·
    • risarcimento danni

  • 3. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2018-11-20, n. 201801978
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • autotutela amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • principi di legalità, efficacia e imparzialità dell'azione amministrativa·
    • revoca di incarico·
    • riintegrazione nelle funzioni·
    • spese di lite·
    • violazione dei requisiti per la nomina·
    • violazione delle garanzie partecipative·
    • violazione dell'obbligo di motivazione·
    • violazione del principio di contrarius actus

  • 4. TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2018-03-12, n. 201800628
    Provvedimento:
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    • annullamento deliberazione consiliare·
    • art. 117 Cost.·
    • art. 14 d.l. n. 138 del 2011·
    • compensazione spese·
    • estrazione a sorte·
    • inammissibilità per carenza di interesse·
    • incompetenza organo amministrativo·
    • interesse al ricorso·
    • legittimità costituzionale·
    • nomina collegio revisori dei conti·
    • norma interposta·
    • prorogatio·
    • terzietà organo di controllo finanziario·
    • violazione art. 123 Cost.

  • 5. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-10-19, n. 201700787
    Provvedimento:
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    • annullamento deliberazione·
    • collegio dei revisori dei conti·
    • compensazione spese di lite·
    • interpretazione deliberazione Corte dei Conti·
    • motivazione provvedimento amministrativo·
    • requisiti di esperienza professionale·
    • ricostruzione elenco candidati·
    • sospensione dell'iscrizione·
    • valutazione esperienza lavorativa
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