Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.

Art. 20.Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.1.Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
2.Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entita' del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche' i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti.
3.Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresi', i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.
Entrata in vigore il 5 aprile 2013
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